Avvertenza:
  Si  procede alla  ripubblicazione  del testo  del presente  decreto
corredato delle  relative note,  ai sensi dell'art.  8, comma  3, del
regolamento di  esecuzione del  testo unico delle  disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica e  sulle pubblicazioni  ufficiali della  Repubblica
italiana; approvato  con decreto  del Presidente della  Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
  Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto ai  sensi
dell'art. 10, commi  2 e 3, del testo unico  delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica e  sulle pubblicazioni  ufficiali della  Repubblica
italiana, approvato  con D.P.R.  28 dicembre 1985,  n. 1092,  al solo
fine di facilitare la lettura  delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio.
  Restano invariati  il valore  e l'efficacia degli  atti legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
       Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico
            e misure di prevenzione per le aree a rischio
  1.  (( Entro  il 30  giugno 1999  )) ,  le autorita'  di bacino  di
rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini
adottano, ove  non si sia  gia' provveduto, piani stralcio  di bacino
per  l'assetto  idrogeologico, redatti  ai  sensi  del comma  6  -ter
dell'articolo 17  della legge  18 maggio 1989,  n. 183,  e successive
modificazioni, che  contengano in  particolare l'individuazione  e la
perimetrazione delle  aree a  rischio idrogeologico. Entro  la stessa
data  sono  comunque  adottate  le  misure  di  salvaguardia  con  il
contenuto di cui  al comma 6-bis dell'articolo 17 della  legge n. 183
del 1989,  (( oltre che  con i contenuti di  cui alla lettera  d) del
comma  3  del  medesimo  articolo  17,  ))  per  le  aree  a  rischio
idrogeologico. Scaduto  detto termine, il Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del  Comitato dei  Ministri  di  cui all'articolo  4  della
medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, adotta in
via   sostitutiva   gli   atti  relativi   all'individuazione,   alla
perimetrazione  e   alla  salvaguardia.  ((  Qualora   le  misure  di
salvaguardia siano  adottate in  assenza dei  piani stralcio,  di cui
all'articolo 17,  comma 6-ter,    della  legge n. 183  del 1989, esse
rimangono  in vigore sino  alla approvazione dei piani di bacino.  ))
Per i comuni della Campania colpiti dagli eventi idrogeologici del  5
e  6  maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le
misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2,
dell'ordinanza   del   Ministro   dell'interno,   delegato   per   il
coordinamento della  protezione civile, n.  2787 del 21  maggio 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 120
del 26 maggio 1998. Con  deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del predetto Comitato dei  Ministri, sono definiti i termini
essenziali per gli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata
legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni.
  2.  (( Il  Comitato  dei  Ministri di  cui  al  comma 1  definisce,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le  province autonome di Trento e di  Bolzano, programmi di
interventi  urgenti, anche  attraverso  azioni  di manuntenzione  dei
bacini  idrografici,  per  la riduzione  del  rischio  idrogeologico,
tenendo conto dei  programmi gia' in essere da  parte delle autorita'
di bacino  di rilievo nazionale,  nelle zone nelle quali  la maggiore
vulnerabilita'  del territorio  si lega  a maggiori  pericoli per  le
persone, le cose ed il patrimonio ambientale. )) Per la realizzazione
degli interventi  possono essere  adottate, su proposta  dei Ministri
dell'ambiente  e  dei  lavori  pubblici e  d'intesa  con  le  regioni
interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
24 febbraio 1992, n. 225. ((  Entro il 30 settembre 1998, su proposta
del  Comitato dei  Ministri,  di  cui al  comma  1,  d'intesa con  la
Conferenza permanente  per i rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le
province autonome  di Trento  e di  Bolzano, e'  adottato un  atto di
indirizzo  e  coordinamento che  individui  i  criteri relativi  agli
adempimenti di cui al comma 1 e al presente comma. ))
        2-bis. (( Per l'attivita' istruttoria relativa agli ))
(( adempimenti di cui ai commi 1 e 2 i Ministri competenti si      ))
(( avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i      ))
(( servizi tecnici nazionali, nonche' della collaborazione del     ))
(( Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle autorita' di  ))
(( bacino di rilievo nazionale, del Gruppo nazionale per la difesa ))
(( dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle   ))
(( ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale  ))
(( per la protezione dell'ambiente.                                ))
  3. Ai sensi  dell'articolo 2 della legge n. 183  del 1989, entro ((
sessanta  giorni ))  dalla data  di  entrata in  vigore del  presente
decreto,  le  Amministrazioni  statali,  gli  enti  pubblici,  ((  le
societa'  per azioni  a prevalente  partecipazione pubblica  )) ,  le
universita' e gli istituti di ricerca (( nonche' gli enti di gestione
degli acquedotti  ed i  soggetti titolari  di concessioni  per grandi
derivazioni di acqua pubblica )) comunicano a ciascuna regione i dati
storici  e  conoscitivi  del   territorio  e  dell'ambiente  in  loro
possesso,  senza   oneri  ed  in  forma   riproducibile.  Le  regioni
acquisiscono con le stesse  modalita' le ulteriori informazioni utili
presso tutte le amministrazioni pubbliche; i dati acquisiti sono resi
disponibili per gli enti locali. (( Le regioni comunicano al Comitato
dei Ministri di cui  alla legge n. 183 del 1989  gli atti adottati ai
sensi dei  commi 1  e 2  del presente  articolo riguardanti  i bacini
idrografici interregionali e regionali. ))
  4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1
e 2,  gli organi di protezione  civile, come definiti dalla  legge 24
febbraio 1992,  n. 225, e dal  decreto legislativo 31 marzo  1998, n.
112, provvedono a  predisporre, per le aree  a rischio idrogeologico,
(( con priorita' assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilita'
del territorio si lega a maggiori  pericoli per le persone, le cose e
il patrimonio ambientale  )) , piani urgenti  di emergenza contenenti
le  misure per  la  salvaguardia  dell'incolumita' delle  popolazioni
interessate,  compreso il  preallertamento, l'allarme  e la  messa in
salvo preventiva, anche utilizzando i  sistemi di monitoraggio di cui
all'articolo 2.
  5. ((  Nei piani  stralcio di  cui al comma  1 sono  individuati le
infrastrutture   e   i   manufatti   che   determinano   il   rischio
idrogeologico.  Sulla   base  di   tali  individuazioni   le  regioni
stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari
possono  accedere  al  fine  di   adeguare  le  infrastrutture  e  di
rilocalizzare fuori dell'area a rischio  le attivita' produttive e le
abitazioni private ))  . A tale fine le regioni,  acquisito il parere
degli  enti locali  interessati, predispongono,  entro diciotto  mesi
dalla data di entrata in vigore  del presente decreto, con criteri di
priorita' connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento,
(( determinando altresi' un  congruo )) termine, delle infrastrutture
e per la concessione di  incentivi finanziari per la rilocalizzazione
delle attivita' produttive e  delle abitazioni private, realizzate in
conformita'  alla normativa  urbanistica  edilizia  o condonate.  Gli
incentivi sono attivati  nei limiti della quota  dei fondi introitati
ai sensi dell'articolo 86, comma  2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.  112, e riguardano  anche gli  oneri per la  demolizione dei
manufatti;  il  terreno  di  risulta viene  acquisito  al  patrimonio
indisponibile dei comuni. All'abbattimento  dei manufatti si provvede
anche con le  modalita' di cui all'articolo 2, comma  56, della legge
23 dicembre 1996, n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgano
della  facolta'  di  usufruire delle  predette  incentivazioni,  essi
decadono  da  eventuali benefici  connessi  ai  danni derivanti  agli
insediamenti  di loro  proprieta' in  conseguenza del  verificarsi di
calamita' naturali.
     5-bis.  (( All'articolo 45 del regio decreto  29 luglio 1927, ))
(( n. 1443, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il   ))
(( seguente comma:                                                 ))
  (( "Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave ))
(( pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio  ))
(( per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la   ))
(( regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, puo'  ))
(( prescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, ))
(( interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore. In    ))
(( caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la regione puo',    ))
(( con deliberazione motivata della giunta, disporre la revoca     ))
(( immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al    ))
(( patrimonio indisponibile della regione. Qualora la cava faccia  ))
(( parte del patrimonio indisponibile della regione, la giunta     ))
(( regionale dispone la revoca della concessione" )) .             ))
 
          Riferimenti normativi:
            -    L'art.  17,   comma 6-ter,   della legge   18 maggio
          1989,  n.    183,  recante:    "Norme  per    il  riassetto
          organizzativo  e  funzionale della difesa del suolo", cosi'
          recita:
            "6-ter. I  piani di  bacino idrografico   possono  essere
          redatti ed approvati  anche per  sottobacini o  per stralci
          relativi  a   settori funzionali  che in  ogni caso  devono
          costituire  fasi sequenziali   e interrelate rispetto    ai
          contenuti  di    cui  al  comma  3.    Deve comunque essere
          garantita la considerazione   sistemica  del  territorio  e
          devono  essere   disposte,  ai sensi  del  comma  6-bis, le
          opportune  misure inibitorie  e  cautelative  in  relazione
          agli  aspetti  non  ancora compiutamente disciplinati".
            - Il comma 6-bis del medesimo art. 17 cosi' recita:
            "6-bis.   In   attesa   dell'approvazione  del  piano  di
          bacino,  le autorita'  di bacino,   tramite   il   comitato
          istituzionale,      adottano   misure  di  salvagurdia  con
          particolare riferimento ai bacini montani, ai  torrenti  di
          alta  valle  ed  ai    corsi d'acqua di fondo   valle ed ai
          contenuti di cui alle lettere      b), c),  f),  l)  ed  m)
          del comma 3.  Le misure di salvaguardia sono immediatamente
          vincolanti  e  restano in vigore sino  all'approvazione del
          piano  di bacino e comunque  per un periodo non superiore a
          tre anni.  In caso di mancata attuazione o di inosservanza,
          da  parte delle regioni,   delle province e    dei  comuni,
          delle    misure di   salvaguardia e  qualora da  cio' possa
          derivare un grave danno  al territorio, il    Ministro  dei
          lavori  pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo
          termine  da  indicarsi nella diffida medesima,  adotta  con
          ordinanza   cautelare  le  necessarie   misure  provvisorie
          di    salvaguardia, anche a carattere  inibitorio di opere,
          di lavori o di attivita' antropiche, dandone  comunicazione
          preventiva  alle   amministrazioni    competenti.  Se    la
          mancata    attuazione   o l'inosservanza   di     cui    al
          presente    comma    riguarda  un  ufficio periferico dello
          Stato, il  Ministo    dei  lavori  pubblici  informa  senza
          indugio il  Ministro competente  da cui  l'ufficio dipende,
          il  quale  assume  le  misure  necessarie    per assicurare
          l'adempimento. Se permane la necessita' di   un  intervento
          cautelare  per  evitare   un grave danno al territorio,  il
          Ministro competente,   di concerto con    il  Ministro  dei
          lavori  pubblici,  adotta l'ordinanza   cautelare di cui al
          presente comma".
            - L'art.  4  della  medesima  legge  n.  183/1989,  cosi'
          recita:
            Art.  4     (Il Presidente del  Consiglio dei Ministri ed
          il Comitato dei Ministri  per i  servizi tecnici  nazionali
          e  gli    interventi  nel settore della difesa del suolo) .
          - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su  proposta
          del  Ministro  dei  lavori pubblici ovvero del Comitato dei
          Ministri di cui al comma  2 nel caso di  cui  alla  lettera
          d),  e    previa deliberazione del  Consiglio dei Ministri,
          approva con proprio decreto:
            a)   le   deliberazioni concernenti   i   metodi    ed  i
          criteri,  anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita'
          di  cui agli articoli 2 e 3, nonche' per  la verifica ed il
          controllo dei  piani di bacino, dei programmi di intervento
          e di quelli di gestione;
            b)  gli atti  relativi  alla delimitazione   dei   bacini
          di  rilievo nazionale e interregionale;
            c)    i piani   di bacino  di rilievo  nazionale, sentito
          il Comitato nazionale per la    difesa  del  suolo  di  cui
          all'art.    6  e  previo parere del Consiglio superiore dei
          lavori pubblici;
            d) il programma nazionale di  intervento, di cui all'art.
          25, comma 3;
            e)    gli atti   volti  a provvedere  in via  sostitutiva
          in caso   di persistente   inattivita'   dei soggetti    ai
          quali    sono  demandate    le  funzione   previste   dalla
          presente   legge,  qualora   si   tratti   di attivita'  da
          svolgersi  entro    termini essenziali, avuto riguardo alle
          obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;
            f)  ogni  altro  atto   di indirizzo   e    coordinamento
          nel  settore disciplinato dalla presente legge.
            2. E' istituito,  presso la Presidenza del  Consiglio dei
          Ministri,  il    Comitato  dei   Ministri   per   i servizi
          tecnici   nazionali e   gli interventi  nel  settore  della
          divesa  del  suolo.  Il  Comitato presieduto dal Presidente
          del Consiglio dei   Ministri o,   su sua  delega,    da  un
          Ministro  membro    del Comitato   stesso, e'  composto dai
          Ministri    dei     lavori     pubblici,     dell'ambiente,
          dell'agricoltura  e  delle  foreste, per il   coordinamento
          della   protezione    civile,    per      gli    interventi
          straordinari  nel Mezzogiorno, per gli  affari regionali ed
          i  problemi  istituzionali  e  per  i  beni   culturali   e
          ambientali.
            3.    Il Comitato   dei Ministri   ha   funzioni di  alta
          vigilanza  sui servizi  tecnici nazionali  ed  adotta   gli
          atti    di    indirizzo e   di coordinamento   delle   loro
          attivita'.    Propone  al   Presidente   del Consiglio  dei
          Ministri  lo schema di programma nazionale di intevento, di
          cui all'art. 25, comma 3,   che coordina con  quelli  delle
          regioni  e  degli   altri   enti   pubblici   a   carattere
          nazionale,  verificandone l'attuazione.
            4.  Per lo  svolgimento delle   funzioni di    segreteria
          tecnica,     il  Comitato  dei  Ministri  si  avvale  delle
          strutture delle amministrazioni statali competenti.
            4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento
          di  cui  al  presente    articolo  sono     preventivamente
          sottoposti alla  Conferenza permanente per  i rapporti  tra
          lo   Stato, le  regioni e  le province autonome di Trento e
          di Bolzano".
            - L'art.  1, comma 2,   dell'ordinanza n.   2787  del  21
          maggio  1998,  recante:    "Primi  inteventi   urgenti  per
          fronteggiare   i     danni  conseguenti  alle    avversita'
          atmosferiche    e agli eventi  franosi che nei  giorni 5  e
          6 maggio   1998 hanno    colpito    il  territorio    delle
          province di Salerno, Avellino e Caserta", cosi' recita:
            "2.   Il Dipartimento  della protezione  civile trasmette
          ai comuni interessati  la   perimetrazione  delle   aree  a
          rischio,  elabora avvalendosi  del  Gruppo nazionale    per
          la    difesa  dalle   catastrofi idrogeologiche (GNDCI) del
          CNR e del  Servizio    geologico  nazionale  e  predispone,
          d'intesa  con   i comuni, i relativi piani  di emergenza. I
          comuni  adottano  misure  di  salvaguardia   immediatamente
          vincolanti,  che devono   prevedere   in   particolare   il
          divieto   di   realizzare   nelle  predette    areee  nuovi
          insediamenti  pubblici   o privati   ed opere  di qualsiasi
          natura,  ad eccezione  di quelle  finalizzate a  ridurre il
          rischio  idrogeologico o al ripristino delle infrastrutture
          essenziali che non ostacolino il  deflusso    delle  acque.
          Tale  vincolo  restera' in vigore fino a quando le opere di
          messa in sicurezza non saranno state realizzate,  potendosi
          prevedere,  con   la  stessa  procedura,   una  progressiva
          riduzione  delle  aree a rischio. Sull'attuazione, da parte
          dei  comuni  delle   disposizioni   del   presente   comma,
          vigilano  le rispettive province".
            -  L'art.  17  della sopracitata legge n. 183/1989, cosi'
          recita:
            "Art. 17    (Valore, finalita' e  contenuti del piano  di
          bacino)  -  1.  Il  piano  di  bacino  ha  valore  di piano
          territoriale di settore ed  e'  lo  strumento  conoscitivo,
          normativo  e  tecnicooperativo  mediante  il  quale    sono
          pianificate  e programmate  le  azioni e  le norme    d'uso
          finalizzate   alla   conservazione,   alla  difesa  e  alla
          valorizzazione del suolo   e la   corretta    utilizzazione
          delle  acque,  sulla base  delle caratteristiche fisiche ed
          ambientali del territorio interessato.
            2.  Il  piano di  bacino e'  redatto, ai  sensi dell'art.
          31, primo comma,  lettera a)  del decreto   del  Presidente
          della  Repubblica    24  luglio  1977, n. 616, in base agli
          indirizzi, metodi e  criteri  fissati  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su    proposta  del Ministro dei
          lavori    pubblici  previa  deliberazione  del     Comitato
          nazionale  per  la    difesa    del     suolo.   Studi   ed
          interventi   sono  condotti  con particolare riferimento ai
          bacini montani,   ai torrenti di alta  valle  ed  ai  corsi
          d'acqua di fondovalle.
            3.  Il  piano  di  bacino  persegue le finalita' indicate
          all'art. 3 ed, in particolare, contiene:
            a)  in  conformita'  a  quanto  previsto   dall'art.   2,
          il    quadro conoscitivo   organizzativo ed  aggiornato del
          sistema  fisico,    delle  utilizzazioni    del  territorio
          previste      dagli  strumenti    urbanistici  comunali  ed
          intercomunali, nonche' dei vincoli,  relativi al bacino, di
          cui  al regio  decreto-legge 30  dicembre 1923,   n.  3267,
          ed alle leggi 1  giugno 1939,  n. 1089,  e 29  giugno 1939,
          n. 1497,  e loro successive modificazioni ed integrazioni;
            b)   la   individuazione   e   la  quantificazione  delle
          situazioni, in atto e potenziali, di   degrado del  sistema
          fisico,  nonche' delle relative cause;
            c)  le direttive alle quali  devono uniformarsi la difesa
          del suolo, la sistemazione  idrogeologica ed   idraulica  e
          l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
            d)  l'indicazione    delle opere necessarie distinte   in
          funzione: dei pericoli di inondazione e della  gravita'  ed
          estensione  del dissesto; del perseguimento degli obiettivi
          di   sviluppo sociale  ed  economico  o  di    riequilibrio
          territoriale    nonche'      del   tempo   necessario   per
          assicurare l'efficacia degli inteventi;
            e)  la  programmazione  e l'utilizzazione  delle  risorse
          idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
            f)  la  individuazione delle prescrizioni,  dei vincoli e
          delle       opere       idrauliche,       idraulicoagrarie,
          idraulicoforestali, di forestazione, di bonifica idraulica,
          di  stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di  ogni
          altra azione  o  norma  d'uso  o vincolo  finalizzati  alla
          conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
            g) il proseguimento   ed il completamento  delle    opere
          indicate alla precedente  lettera  f),  qualora  siano gia'
          state    intraprese   con stanziamenti   disposti da  leggi
          speciali e  da  leggi ordinarie  di bilancio;
            h)   le   opere    di    protezione,  consolidamento    e
          sistemazione   dei litorali marini che sottendono il bacino
          idrografico;
            i)   la   valutazione preventiva,   anche   al   fine  di
          scegliere  tra ipotesi  di  governo  e  gestione  tra  loro
          diverse,    del    rapporto  costibenefici,    dell'impatto
          ambientale  e delle  risorse finanziarie per  i  principali
          interventi previsti;
            l)  la    normativa e gli  interventi rivolti a  regolare
          l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio    fluviale,
          lacuale  e  marittimo  e  le  relative  fasce  di rispetto,
          specificatamente individuate in funzione  del  buon  regime
          delle  acque  e  della  tutela dell'equilibrio geostatico e
          geomorfologico dei terreni e dei litorali;
            m) l'indicazione  delle zone da  assoggettare a  speciali
          vincoli   e  prescrizioni  in    rapporto  alle  specifiche
          condizioni idrogeologiche, ai fini della  conservazione del
          suolo, della   tutela  dell'ambiente  e  della  prevenzione
          contro   presumibili     effetti  dannosi    di  interventi
          antropici;
            n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed  il
          versamento nel  terreno  di discariche  di  rifiuti  civili
          ed   industriali   che comunque   possono  incidere   sulle
          qualita'   dei  corpi   idrici superficiali e sotterranei;
               o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
            p)   il  rilievo   conoscitivo  delle    derivazioni   in
          atto      con   specificazione   degli   scopi  energetici,
          idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
            q)  il  rilievo  delle  utilizzazioni  diverse   per   la
          pesca,  la navigazione od altre;
            r)   il   piano   delle   possibili utilizzazioni  future
          sia  per  le derivazioni che per  altri scopi, distinte per
          tipologie d'impiego e secondo le quantita';
            s) le priorita'  degli interventi ed il  loro    organico
          sviluppo   nel   tempo,  in  relazione  alla  gravita'  del
          dissesto.
            4. I  piani di  bacino sono coordinati  con i   programmi
          nazionali, regionali e subregionali di sviluppo economico e
          di   uso   del  suolo.  Di  conseguenza,    le    autorita'
          competenti, in  particolare,  provvedono entro dodici  mesi
          dall'approvazione  del  piano di bacino ad adeguare i piani
          territoriali   e i  programmi    regionali  previsti  dalla
          legge  27  dicembre 1977,   n. 984; i  piani di risanamento
          delle  acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i
          piani di smaltimento di  rifiuti  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10 settembre 1982, n. 915; i
          piani  di cui all'art. 5, legge 29 giugno  1939, n. 1497, e
          all'articolo  1-bis   del  decretolegge  27  giugno   1985,
          n.   312, convertito, con modificazioni,    dalla  legge  8
          agosto  1985,    n. 431; i piani di disinquinamento  di cui
          all'art. 7, legge 8  luglio 1986, n.  349; i piani generali
          di bonifica.
            5. Le  disposizioni del piano  di bacino approvato  hanno
          carattere    immediatamente    vincolante        per     le
          amministrazioni  ed    enti  pubblici,  nonche'   per     i
          soggetti   privati,   ove     trattasi    di    pescrizioni
          dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.
            6.  Fermo  il  disposto  del comma   5, le regioni, entro
          novanta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale  o  nei  bollettini ufficiali   dell'approvazione
          del   piano   di   bacino,    emanano   ove  necessario  le
          disposizioni concernenti  l'attuazione del piano stesso nel
          settore    urbanistico.    Decorso    tale   termine,   gli
          enti territorialmente interessati dal piano di bacino  sono
          comunque tenuti a  rispettare le  prescrizioni nel  settore
          urbanistico.    Qualora gli enti   predetti non  provvedano
          ad adottare  i necessari   adempimenti relativi  ai  propri
          strumenti   urbanistici   entro  sei  mesi  dalla  data  di
          comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro
          nove mesi dalla   pubblicazione    dell'approvazione    del
          piano    di    bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio
          le regioni.
            6-bis.  In  attesa  dell'approvazione    del   piano   di
          bacino,    le autorita'   di bacino,  tramite  il  comitato
          istituzionale,    adottano  misure  di   salvaguardia   con
          particolare  riferimento  ai bacini montani, ai torrenti di
          alta valle ed ai   corsi d'acqua di  fondo    valle  ed  ai
          contenuti  di  cui  alle lettere       b), c), f), l) ed m)
          del comma 3.  Le misure di salvaguardia sono immediatamente
          vincolanti e restano in vigore sino   all'approvazione  del
          piano  di bacino e comunque  per un periodo non superiore a
          tre anni.  In caso di mancata attuazione o di inosservanza,
          da    parte delle   regioni, delle   province e  dei comuni
          delle misure  di salavaguardia  e qualora da    cio'  possa
          derivare  un  grave danno   al territorio, il  Ministro dei
          lavori  pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo
          termine da indicarsi nella diffida medesima,   adotta   con
          ordinanza     cautelare  le  necessarie  misure provvisorie
          di salvaguardia, anche a caratere inibitorio di  opere,  di
          lavori  o  di attivita'  antropiche, dandone  comunicazione
          preventiva alle  amministrazioni    competenti.   Se     la
          mancata      attuazione   o l'inosservanza   di    cui   al
          presente  comma    riguarda  un   ufficio periferico  dello
          Stato,  il  Ministro  dei  lavori  pubblici  informa  senza
          indugio il  Ministro competente  da cui  l'ufficio dipende,
          il quale  assume  le  misure  necessarie    per  assicurare
          l'adempimento.  Se  permane la necessita' di  un intervento
          cautelare per evitare  un grave danno al  territorio,    il
          Ministro  competente,    di  concerto con   il Ministro dei
          lavori  pubblici,  adotta l'ordinanza   cautelare di cui al
          presente comma.
            6-ter.  I piani  di bacino  idrografico possono    essere
          redatti    ed  approvati    anche per   sottobacini o   per
          stralci  relativi a  settori funzionali  che in  ogni  caso
          devono costituire  fasi sequenziali  e interrelate rispetto
          ai  contenuti  di    cui al comma 3.   Deve comunque essere
          garantita la considerazione   sistemica  del  territorio  e
          devono  essere   disposte,  ai sensi  del  comma  6-bis, le
          opportune  misure inibitorie  e  cautelative  in  relazione
          agli  aspetti  non  ancora compiutamente disciplinati".
            - L'art. 5, comma 2, della legge  24  febbraio  1992,  n.
          225,  recante:   "Istituzione   del Servizio  nazionale  di
          protezione civile",  cosi' recita:
            "2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di   emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di   cui al comma 1,   si
          provvede, nel quadro  di quanto previsto    dagli  articoli
          12,    13, 14,   15  e 16,  anche  a mezzo  di ordinanze in
          deroga  ad ogni disposizione vigente e   nel  rispetto  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico".
            -  L'art.  2  della  sopracitata legge n. 183/1989, cosi'
          recita:
            "Art.  2        (Attivita'  conoscitiva).          -   1.
          Nell'attivita'  conoscitiva, svolta per le finalita'  della
          presente legge e riferita all'intero territorio  nazionale,
          si      intendono   comprese  le  azioni  di:     raccolta,
          elaborazione,  archiviazione   e  diffusione    dei   dati,
          accertamento,  sperimentazione,  ricerca   e  studio  degli
          elementi  dell'ambiente   fisico     e   delle   condizioni
          generali   di  rischio; formazione  ed aggiornamento  delle
          carte  tematiche del   territorio; valutazione  e    studio
          degli   effetti conseguenti alla  esecuzione dei piani, dei
          programmi e dei  progetti di opere previsti dalla  presente
          legge;   attuazione   di   ogni   iniziativa   a  carattere
          conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento  delle
          finalita' di cui all'art. 1.
            2.  L'attivita' conoscitiva  di cui al presente  articolo
          e' svolta, sulla base  delle deliberazioni di  cui all'art.
          4, comma  1, secondo criteri,   metodi   e   standards   di
          raccolta,      elaborazione      e  consultazione,  nonche'
          modalita'  di  coordinamento  e  di  collaborazione tra   i
          soggetti  pubblici    comunque  operanti   nel     settore,
          che  garantiscano  la possibilita' di omogenea elaborazione
          ed analisi e la costituzione e  gestione,    ad  opera  dei
          servizi     tecnici  nazionali,  di  un    unico    sistema
          informativo,     cui    vanno    raccordati    i    sistemi
          informativi regionali e quelli delle province autonome.
            3.  E' fatto  obbligo alle  amministrazioni dello  Stato,
          anche  ad ordinamento autonomo, nonche' alle istituzioni ed
          agli  enti  pubblici,  anche    economici,    che  comunque
          raccolgano  dati  nel settore  della difesa   del    suolo,
          di   trasmetterli     alla     regione     territorialmente
          interessata    ed    ai    competenti     servizi   tecnici
          nazionali,    di    cui  all'art. 9,   secondo le modalita'
          definite  ai sensi del comma  2 del presente articolo".
            -    La    legge  24   febbraio   1992,   n.   225, reca:
          "Istituzione    del  Servizio  nazionale  della  protezione
          civile".
            -  Il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, reca:
          "Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato  alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione del
          capo I della legge  15 marzo 1997, n.  59".
            - Il testo dell'art. 86,  comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo n.  112 del 1998, e' il seguente:
            "2.  I  proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio
          idrico sono introitati   dalla   regione    e    destinati,
          sentiti   gli  enti  locali interessati,  al  finanziamento
          degli  interventi  di   tutela   delle risorse idriche    e
          dell'assetto  idraulico  e   idrogeologico sulla base delle
          linee programmatiche di bacino".
            - L'art.  2, comma   56, della   legge n.  662    del  23
          dicembre 1996, recante: "Misure di razionalizzazione  della
          finanza pubblica", cosi' recita:
            "56.  Qualora sia  necessario procedere  alla demolizione
          di  opere abusive  e' possibile  avvalersi, per  il tramite
          dei provveditorati alle opere pubbliche, delle    strutture
          tecnicooperative del Ministero della difesa,  sulla base di
          apposita    convenzione  stipulata d'intesa fra il Ministro
          dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa".
            - Il testo  dell'art. 45 del regio  decreto  29    luglio
          1927,  n.  1443  (Norme    di  carattere    legislativo per
          disciplinare la  ricerca e  la coltivazione delle   miniere
          del    Regno),  e    successive  modificazioni,  cosi' come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art. 45. -   Le cave e le torbiere  sono    lasciate  in
          disponibilita' del proprietario del suolo.
            Quando  il  proprietario  non intraprenda la coltivazione
          della cava  o  torbiera  o  non  dia  ad  essa  sufficiente
          sviluppo,  l'ingegnere  capo del distretto  minerario  puo'
          prefiggere  un  termine   per l'inizio,   la ripresa  o  la
          intensificazione  dei lavori. Trascorso infruttuosamente il
          termine      prefisso,  l'ingegnere    capo  del  distretto
          minerario puo' dare la concessione  della  cava    e  della
          torbiera in conformita' delle norme  contenute  nel  titolo
          II  del  presente  decreto,  in  quanto applicabili. Quando
          la concessione    abbia  per  oggetto  la  coltivazione  di
          torbiere   interessanti   la   bonifica   idraulica,  sara'
          preventivamente inteso  il  competente  ufficio  del  genio
          civile.
            Contro    i    provvedimenti  dell'ingegnere  capo    del
          dipartimento minerario,    che  conceda    la  coltivazione
          della cava  o torbiera,  e' ammesso  ricorso gerarchico  al
          Ministro  per  l'industria  e per  il commercio, che decide
          sentito il Consiglio superiore delle miniere.
            Al proprietario e' corrisposto il valore degli  impianti,
          dei   lavori   utilizzabili   e   del   materiale  estratto
          disponibile presso la cava o la torbiera.
            I    diritti   spettanti ai   terzi  sulla  cava  o sulla
          torbiera    si  risolvono  sulle  somme      assegnate   al
          proprietario a  termini del comma precedente.
            Sono   applicabili   in   ogni   caso  alle cave  e  alle
          torbiere  le disposizioni degli articoli 29, 31 e 32.
               Quando dalla coltivazione di cave  e  torbiere  derivi
          grave   pericolo   di   dissesto   idrogeologico,  tale  da
          comportare rischio per la sicurezza delle persone  e  degli
          insediamenti  umani, la regione, salvo diversa disposizione
          regionale in materia, puo' prescrivere, con  ordinanza  del
          presidente  indicante  un  termine,  interventi di messa in
          sicurezza  a  carico  del  conduttore.  In  caso   di   non
          ottemperanza   alle  prescrizioni,  la  regione  puo',  con
          deliberazione motivata della  giunta,  disporre  la  revoca
          immediata  dell'autorizzazione  e l'acquisizione della cava
          al patrimonio indisponibile della regione. Qualora la  cava
          faccia parte del patrimonio indisponibile della regione, la
          giunta regionale dispone la revoca della concessione".